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Scritto da Administrator   
martedì 20 febbraio 2007


STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE “MONDIVERSI”




Allegato “A”



Art. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituita nel rispetto del codice civile e della legge 383/2000 l’Associazione di Promozione Sociale denominata Mondiversi. Essa assume come proprio simbolo l’immagine rappresentata dalla fotografia dal titolo “La tortora e il melograno”.

La sua durata è illimitata e persegue le sue finalità senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi associati. L’associazione assume la qualificazione di ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS). Tale acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.


Art. 2 SEDE

L’associazione ha sede legale in Corigliano Scalo (CS), via San Francesco d’Assisi, 115. Il trasferimento della sede non comporta modifica di statuto.


Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Mondiversi è un’associazione indipendente, aconfessionale e apartitica che, rifiutando ogni forma di violenza, persegue fini di: solidarietà sociale; promozione e difesa dei diritti civili e dei diritti umani; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio e del paesaggio; rafforzamento e difesa delle Istituzioni e delle libertà democratiche e della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L’associazione si richiama ed aderisce alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, alla Carta della Terra e ad altri strumenti in materia di Diritti Umani, di Libertà e Democrazia, di Solidarietà Sociale, di tutela Ambientale e difesa della Natura, riconosciuti a livello internazionale ed europeo; si richiama e si ispira, inoltre, ai principi ed ai dettati della Costituzione italiana.


Art. 4 FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Mondiversi persegue finalità di solidarietà sociale:

  • difende il diritto di cittadinanza di ogni individuo;

  • promuove e difende i diritti dei bambini e delle bambine, degli anziani e delle persone in situazione di svantaggio sociale, economico, psichico o fisico;

  • promuove iniziative a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

  • difende e promuove il diritto di tutti i cittadini alla salute, al benessere ed a ricevere idonee assistenze e cure;

  • diffonde la conoscenza e promuove la consapevolezza e l’adesione alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e ad altri strumenti in materia di diritti umani riconosciuti a livello internazionale, i valori in essi custoditi e l’indivisibilità e l’interdipendenza fra tutti i diritti umani e le libertà;

  • si oppone alle gravi violazioni dei diritti di ogni individuo ad avere ed esprimere liberamente le proprie convinzioni e di essere libero da ogni discriminazione per ragioni di origine etnica, sesso, colore o linguaggio, e del diritto di ogni persona all’integrità fisica e psicologica;

  • persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del patrimonio architettonico ed artistico;

  • lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;

  • promuove l’integrazione tra gli individui, tra gli immigrati e tra loro e le popolazioni autoctone;

  • promuove la consapevolezza della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;

  • lotta contro l’inquinamento, lo spreco e l’uso irrazionale delle risorse naturali e dell’energia;

  • sostiene il diritto di tutti a ricevere informazioni chiare e tempestive sulle questioni ambientali e sui piani e attività di sviluppo che possano riguardarli o in cui abbiano un interesse;

  • promuove la partecipazione significativa di tutti gli individui e delle organizzazioni interessate nel processo decisionale;

  • protegge la libera espressione del voto, la libertà di opinione, espressione, riunione pacifica, associazione e dissenso;

  • si batte per la trasparenza e contro la corruzione nelle istituzioni pubbliche;

  • promuove una cultura della tolleranza, della non violenza e della pace; promuove e gestisce progetti, centri e strutture sociali e culturali di prevenzione del disagio e delle devianze e di integrazioni e di aggregazione;

  • promuove e gestisce progetti, strutture e centri di eccellenza per il sociale;

  • promuove e gestisce centri di aggregazione giovanile;

  • promuove e gestisce progetti, centri e strutture diurne e residenziali per minori, giovani, donne, famiglie, indigenti, poveri;

  • promuove e gestisce progetti, centri e strutture diurne e residenziali per la prevenzione, l’assistenza, la cura delle tossicodipendenze, dell’alcolismo, delle dipendenze patologiche, delle condotte a rischio, delle devianze, della prostituzione;

  • promuove e gestisce progetti, strutture e centri diurni di salute mentale e per disabili;

  • promuove e gestisce progetti, centri e strutture diurne e residenziali per minori, per donne, per adulti sottoposti a misure dell’autorità giudiziaria e/o comunque restrittive della propria libertà:

  • promuove e gestisce progetti, strutture e centri diurni e residenziali per ex detenuti,

donne o minori vittime di violenza, maltrattamento, abuso; bambini esposti a rischio di incuria, abbandono ed emarginazione, coinvolgimento in attività illecite;

  • promuove e gestisce progetti, centri e strutture diurne e residenziali per immigrati, per clandestini.



Art. 5 LE ATTIVITA’

Per le finalità degli scopi sociali l’associazione svolge le seguenti attività:

  • sensibilizzazione e comunicazione su tutte le tematiche oggetto dello scopo sociale;

  • promozione della partecipazione attiva e volontaria dei cittadini ai suoi programmi;

  • raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali dell’associazione ed alle campagne locali, nazionali o internazionali a cui intenderà aderire o che intenderà promuovere;

  • stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguono gli stessi scopi;

  • sostiene e pubblicizza le attività di organizzazione o quanti promuovono le stesse finalità;

  • produce, distribuisce, diffonde materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

  • svolge ed organizza in proprio o con la collaborazione di altri organismi pubblici o privati seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, attinenti allo scopo sociale;

  • gestisce e promuove attività di beneficenza, di assistenza sociale, socioassistenziale, sociosanitarie, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa inerente lo scopo sociale e le finalità dell’associazione;

  • produce e vende stampati, anche periodici, materiale di ogni genere attinente lo scopo sociale;

  • stipula con enti pubblici e privati contratti e convenzioni.

  • svolge tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.

  • per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denuncie e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.


Art: 6 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell’associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Collegio dei Garanti.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Collegio dei Garanti su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il numero dei soci è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro dei soci. L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Per il perseguimento dei fini istituzionali l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. E’ comunque fatta salva la possibilità di avvalersi, in caso di particolare necessità, di personale dipendente, di consulenze, di collaborazioni e di prestazioni professionali di lavoro autonomo regolarmente retribuite, anche ricorrendo a propri soci.

L’attività di socio non ha diritto ad alcun compenso.


Art. 7 DIRITTI DEI SOCI

I Soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.


Art. 8 DOVERE DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.


Art. 9 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Collegio dei Garanti. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 8, per mancato pagamento della quota annuale, ovvero qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell’associazione o ne danneggi gravemente l’immagine e gli obiettivi. La decisione in merito all’esclusione spetta al Collegio dei Garanti e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea dei soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione. La perdita del titolo di socio comporta l’esclusione e la decadenza da ogni organo dell’associazione.


Art. 10 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono il Presidente, il Collegio dei Garanti, il Comitato Direttivo, l’Assemblea dei Soci.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili.



Art. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti i soci, viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  • avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;

  • avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci e deve inoltre essere convocata:

  • quando il Direttivo lo ritenga necessario;

  • quando lo richiede almeno un decimo dei soci;

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea Ordinaria:

  • elegge il Presidente;

  • elegge il Comitato Direttivo;

  • elegge il Collegio dei Garanti;

  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

  • approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;

  • fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;

  • ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Collegio dei Garanti;

  • esamina gli eventuali ricorsi pervenuti;

  • approva il programma annuale dell’associazione.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono espresse a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L’Assemblea Straordinaria:

  • approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

  • scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.


Art. 12 IL COMITATO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a quindici membri. La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

  • redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;

  • redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

  • ammette i nuovi soci;

  • esclude i soci salva ratifica dell’assemblea.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell’ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell’ambito del Comitato Direttivo stesso).


Art. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta tutta l’associazione in ogni istanza, ha la rappresentanza legale, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Presiede e convoca l’Assemblea dei Soci ed il Comitato Direttivo. Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

In caso di assenza o impedimento i suoi poteri sono esercitati dal vicepresidente.


Art. 14 IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e ne esercita tutte le funzioni in sua assenza o impedimento, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.


Art. 15 IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è eletto tra i soci che non siano membri di altro organismo dirigente. E’ composto al massimo da 9 soci, elegge nel proprio seno un Coordinatore e stabilisce le proprie norme procedurali.

Il Collegio esamina le domande di iscrizione pervenute ed i casi disciplinari che gli vengono deferiti dalle istanze dell’associazione o dai singoli soci e decide su essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto motivato entro 60 giorni. Controlla l’applicazione ed il rispetto dello Statuto da parte di qualsiasi socio e di qualsiasi organismo.

Si può ricorrere entro 10 giorni dalla sua comunicazione alle decisioni del Collegio dei Garanti.

Il ricorso è esaminato dall’assemblea dei soci e la sua determinazione è definitiva.


Art. 16 MEZZI FINANZIARI

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • quote e contributi degli associati;

  • eredità, donazioni e legati;

  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  • entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

I fondi dell’associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell’associazione e arricchire il suo patrimonio.


Art. 17 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall’assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Dal bilancio deve emergere adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell’associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno o con la legge italiana.


Art. 19 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.


Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.


Letto, approvato e sottoscritto, in Corigliano Calabro il 28 febbraio 2003.

Modificato con delibera di assemblea straordinari dei soci in data 3 luglio 2008 all’art 1.

Modificato con delibera di assemblea straordinaria dei soci in data 28 agosto 2009 all’art. 4.

Ultimo aggiornamento ( lunedì 02 novembre 2009 )
 
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